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Nuove norme per l’etichettatura dei mangimi

Il Parlamento europeo ha adottato, con 543 voti favorevoli, 8 contrari e 26 astensioni, un maxi emendamento di compromesso sulla nuova proposta di regolamento volto a consolidare, rivedere e aggiornare le condizioni per l’immissione sul mercato e l’uso degli alimenti per animali (destinati o meno alla produzione di alimenti nella Comunità), in particolare per quanto riguarda le prescrizioni relative all’etichettatura, all’imballaggio e alla presentazione.

Secondo quanto previsto dall’emendamento di compromesso, concordato dal relatore per il Parlamento europeo Friedrich-Wilhelm Grafe zu Baringdorf con il Consiglio, i mangimi potranno essere immessi sul mercato ed utilizzati unicamente «se sono sicuri» e «se non hanno effetti nocivi diretti sull’ambiente o sul benessere degli animali».

Inoltre, gli operatori del settore dovranno garantire che i loro mangimi siano «sani, genuini, di qualità leale, adatti all’impiego previsto e di natura commerciabile», nonché «etichettati, imballati e presentati» conformemente alle disposizioni del regolamento e degli altri pertinenti atti della legislazione comunitaria.

Come per i prodotti alimentari, poi, gli operatori del settore saranno responsabili della rintracciabilità dei mangimi, essendo in grado di individuare chi abbia fornito loro un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un mangime.

Norme specifiche sono previste poi per l’etichettatura. Viene specificato che questa non dovrà indurre l’utilizzatore in errore riguardo all’uso previsto o alle caratteristiche dei mangimi, in particolare, alla loro natura, al metodo di fabbricazione o di produzione, alle proprietà, alla composizione, alla quantità, alla durata, alle specie o alle categorie di animali cui sono destinati. Oppure attribuendo ai mangimi effetti o proprietà che non possiedono.

Il regolamento prevede prescrizioni supplementari obbligatorie per l’etichettatura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti. Più nel dettaglio sull’etichetta dovrà figurare l’elenco delle materie prime che compongono il mangime, recante la dicitura "composizione" e il nome di ogni materia prima, «enumerandole nell’ordine decrescente di importanza ponderale, calcolata in base al tenore di umidità del mangime composto».

Tuttavia, se le percentuali in peso delle materie prime incorporate nei mangimi composti per animali destinati alla produzione di alimenti non sono indicate sull’etichetta, la persona responsabile dell’etichettatura, dovrà inoltre mettere a disposizione dell’acquirente, «su richiesta», informazioni sui dati quantitativi relativi alla composizione del prodotto, «in una gamma +/- del 15 % del valore, secondo la formulazione dell’alimento».

Oltre alle disposizioni obbligatorie in materia di etichettatura, l’etichetta delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti potrà comprendere anche indicazioni a carattere facoltativo, purché siano rispettati i principi generali stabiliti dal regolamento.

Inoltre, un allegato del regolamento indica un elenco di materie prime di cui sarà limitata o vietata la commercializzazione o l’impiego per l’alimentazione animale, quali ad esempio, feci, urine contenuto del tubo digerente ecc.

Per concludere, il regolamento istituisce un catalogo comunitario delle materie prime per mangimi «quale strumento per migliorare l’etichettatura dei mangimi e dei mangimi composti». Il catalogo dovrà facilitare lo scambio di informazioni sulle proprietà del prodotto ed elencare le materie prime per mangimi in modo non esaustivo.

La prima versione del catalogo comunitario, il cui utilizzo è facoltativo,  dovrà essere adottata entro sei mesi dall’entrata in vigore del regolamento e riprenderà le voci già presenti in due direttive Ue. 

In termini procedurali, il testo votato dal Parlamento nel corso della prima lettura, verrà trasmesso adesso al Consiglio dei Ministri. Nel caso in cui questo ultimo lo sottoscriva nel suo insieme la procedura potrà dirsi conclusa ed il nuovo regolamento entrerà in vigore dopo un anno dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il fatturato annuo dell’industria comunitaria dei mangimi composti (inclusi gli alimenti per animali da compagnia) ammonta a circa 50 miliardi di euro, senza contare le imprese produttrici di materie prime per mangimi. La produzione zootecnica rappresenta il 50% circa della produzione agricola nell’Ue e l’alimentazione animale costituisce il principale fattore di costo per i cinque milioni di allevatori di bestiame della Comunità.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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