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Nuove regole per l’etichettatura dei succhi di frutta

Nuove regole per l’etichettatura dei succhi di frutta sono state approvate dal Parlamento europeo, con il voto sulla relazione dell’On. Perelló Rodriguez (S&D, Spagna) sulla proposta di modifica della direttiva 2001/112/CE del Consiglio.

In primo luogo, nel testo si prevede l’indicazione chiara della differenza tra “succo” e “nettare”. I succhi di frutta non dovranno contenere zuccheri o edulcoranti per definizione mentre i nettari potranno essere dolcificati con l’aggiunta di zuccheri o di miele e/o edulcoranti. Inoltre, l’indicazione che al nettare di frutta non sono stati aggiunti zuccheri e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto non contiene mono- o disaccaridi aggiunti o ogni altro prodotto alimentare utilizzato per le sue proprietà dolcificanti, inclusi gli edulcoranti. Se il nettare di frutta contiene naturalmente zuccheri, l’indicazione seguente deve figurare sull’etichetta: "contiene in natura zuccheri".

Alla luce dei nuovi requisiti in merito alla composizione dei succhi di frutta, per quanto riguarda l’indicazione nutrizionale “senza zuccheri aggiunti”, utilizzata da molto tempo in relazione al succo di frutta, gli eurodeputati chiedono di prevedere opportuni accorgimenti affinché, per un periodo limitato di tempo, l’industria possa informare adeguatamente i consumatori per non creare confusione tra i succhi di frutta e le altre bevande per quanto concerne l’aggiunta di zuccheri, con un eventuale danno per il settore dei succhi di frutta.

Per quanto riguarda i succhi di frutta misti: se il prodotto è fabbricato con 2 o più specie di frutta, la denominazione di vendita è costituita dall’indicazione della frutta utilizzata, in ordine decrescente di volume dei succhi o delle puree di frutta, quale figurante nell’elenco degli ingredienti. Nel caso di prodotti fabbricati con 3 o più specie di frutta, l’indicazione della frutta usata può essere sostituita dalla dicitura “più specie di frutta”, da un’indicazione simile o da quella relativa al numero delle specie utilizzate.

Si conferma inoltre la previsione presente nel testo stesso originale della Proposta della Commissione europea recante modifica alla direttiva 20001/112, secondo cui anche il pomodoro è considerato un frutto. Viene inoltre fornito un elenco degli ingredienti autorizzati. A livello procedurale, le regole sono state già concordate, in colloqui informali, tra Parlamento e Consiglio, il quale dovrà formalmente adottarle perché entrino in vigore.

Infine, per quanto riguarda l’attuazione, gli Stati membri avranno 18 mesi per aggiornare la loro legislazione nazionale. I prodotti immessi sul mercato o etichettati in conformità della direttiva 2001/112/CE, prima dell’applicazione di tale modifica, potranno continuare ad essere commercializzati fino a 3 anni dalla data di entrata in vigore di tale direttiva.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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