il Punto Coldiretti

Ue, stop alle pratiche sleali di filiera contro gli agricoltori

Per ogni euro speso dai consumatori per l’acquisto di alimenti meno di 15 centesimi in Italia vanno a remunerare il prodotto agricolo mentre il resto viene diviso tra l’industria di trasformazione e la distribuzione commerciale.

Lo ha ricordato la Coldiretti nell’evidenziare gli effetti delle pratiche sleali nella filiera alimentare contro le quali è in arrivo una direttiva della Commissione Ue che prevede tra l’altro l’obbligo di pagamento entro 30 giorni ai fornitori di prodotti alimentari deperibili, divieto di cancellazione last minute o di modifiche unilaterali e retroattive degli accordi presi.

La Direttiva mira a fornire un grado minimo di tutela armonizzata fra gli Stati Membri, da affiancarsi alle misure previste a livello nazionale dai singoli Stati, individuando quali pratiche commerciali sleali vanno vietate in ogni caso e su tutto il territorio dell’Unione. Vediamo alcuni esempi di comportamenti che non saranno più accettati.

Un acquirente paga un fornitore di prodotti alimentari deperibili dopo 30 giorni solari dalla ricezione della fattura del fornitore o dopo 30 giorni solari dalla data di consegna dei prodotti alimentari deperibili, qualunque sia la data. Questo divieto fa salva l’ipotesi in cui le parti introducano di comune accordo una clausola di ripartizione del valore.

Ma è da vietare anche il caso in cui un acquirente annulla gli ordini di prodotti alimentari deperibili con un breve preavviso, tale che il fornitore non possa ragionevolmente aspettarsi di trovare uno sbocco commerciale alternativo per questi prodotti, oppur modifica unilateralmente e retroattivamente i termini del contratto di fornitura per quanto riguarda la frequenza, i tempi o il volume della fornitura o della consegna, gli standard di qualità o i pezzi dei prodotti alimentari.

Altro caso nel mirino è quello che vede un fornitore pagare lo spreco di prodotti alimentari avvenuti nei locali dell’acquirente e che non è causato da negligenza o inadempienza del fornitore.

Inoltre la direttiva prevede il divieto di alcune pratiche, laddove non siano definite in termini chiari e non ambigui alla conclusione del contratto:
(a) un acquirente che restituisce prodotti alimentari invenduti a un fornitore;
(b) un acquirente che addebita un pagamento al fornitore per garantire o mantenere un accordo di fornitura di prodotti alimentari;
(c) un fornitore che paga per la promozione di prodotti alimentari venduti dall’acquirente. Prima di una promozione, l’acquirente deve specificarne durata e frequenza nonché la quantità dei prodotti alimentari da ordinare;
(d) un fornitore che paga per la commercializzazione di prodotti alimentari da parte dell’acquirente.

Gli Stati Membri saranno chiamati a designare un’autorità di controllo, con poteri investigativi e sanzionatori, che dovrà agire, d’ufficio o su denuncia di organizzazioni di produttori o associazioni delle organizzazioni di produttori, per garantire l’attuazione della Direttiva. Il testo dovrebbe essere presentato dalla Commissione europea prima della metà di aprile.

Si riconosce finalmente che gli squilibri di reddito e di potere nella filiera alimentare devono essere affrontati con urgenza, al fine di migliorare il potere contrattuale degli agricoltori, oggi particolarmente vulnerabili alle pratiche commerciali sleali favorite dalla concentrazione in atto nell’industria e nella distribuzione alimentare.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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