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All’esame della Commissione Agricoltura la nuova legge sulle bevande alla frutta

È iniziato presso la Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati l’esame del testo unificato dei tre disegni di legge concernenti la regolamentazione della vendita e della produzione delle bevande analcoliche al gusto e all’aroma di frutta sia di quelle che utilizzano una denominazione di fantasia, sia di quelle che utilizzano il nome di uno o più frutti. Oltre a garantire i consumatori, lo scopo della normativa è favorire il consumo di frutta e di promuovere i prodotti italiani. Ecco i principali punti su cui verte il testo all’esame della Commissione.

Aumento della percentuale minima di frutta nelle bevande
a) il 20% e non più il 12% come previsto dall’art. 1 della Legge 286/1961 per quanto riguarda
le bevande analcoliche con denominazioni di fantasia.
b) per quanto riguarda le bevande analcoliche commercializzate con il nome di uno o più frutti il contenuto di succo dovrà essere almeno del 20% in più. Attualmente l’art. 4 del Dpr 719/1958 richiede la presenza di un contenuto di succo non inferiore a 12 grammi per 100 cc.

Zuccheri
In attuazione della Direttiva 2012/12/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2012, che modifica la Direttiva 2001/112 CE del Consiglio, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all’alimentazione umana, “ dal 28 ottobre 2015 i succhi di frutta non possono contenere zuccheri aggiunti”.

Etichettatura d’origine della frutta e del prodotto
È obbligatorio indicare in etichetta l’origine o la provenienza del prodotto, cioè il luogo dove è avvenuta l’ultima trasformazione sostanziale, il luogo di coltivazione della frutta utilizzata e la percentuale del frutto naturale contenuto.

Bollino made in Italy
Un logo nazionale identificherà le bibite analcoliche a “base di frutta”, i “succhi di frutta” e i “nettari” che utilizzino esclusivamente frutta nazionale e per i quali tutte le fasi di produzione e trasformazione si siano svolte sul territorio nazionale. Sono previste campagne annuali di valorizzazione del logo, programmate dai dicasteri delle Politiche Agricole, dello Sviluppo economico e della Salute volte anche a sensibilizzare i consumatori sui benefici derivanti da un maggiore consumo di frutta.

Controlli e analisi sulle bevande
Sono previsti controlli a campione da parte dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari sui prodotti che dichiarino in etichetta l’origine o la provenienza nazionale o che utilizzino il logo nazionale. L’Ispettorato realizzerà anche programmi straordinari di lotta, che saranno possibili anche grazie al 50% delle entrate dovute alla irrogazione delle sanzioni destinato all’Ispettorato stesso.

Inasprimenti delle sanzioni
La contraffazione delle indicazioni di origine e di provenienza così come la contraffazione del logo potranno essere punite anche con la reclusione per 2 anni e con una multa fino a 20.000 euro, così come previsto dall’art. 517-quater del Codice Penale per la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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