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Ecco le nuove linee guida ministeriali sull’igiene degli alimenti

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome sulle “Linee guida applicative del regolamento n. 852/2004/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari”, che sostituiscono quelle del 2006;  le criticità osservate nel primo periodo di applicazione avevano infatti suggerito una modifica di alcuni aspetti dell’Accordo.

Il documento ha l’obiettivo di fornire agli operatori del settore alimentare e agli organi di controllo istruzioni in merito all’applicazione del Regolamento Ce n. 852/2004 sui principi  generali di igiene per garantire la sicurezza alimentare, ai quali fanno seguito norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di origine animale (Regolamento 853/2004) per il quale all’inizio di quest’anno è stato pubblicato un analogo aggiornamento delle corrispondenti Linee guida applicative.

Il Regolamento n. 852/2004 si applica alla produzione primaria, comprese le attività di trasporto, di magazzinaggio e di manipolazione, intese come operazioni associate ai prodotti primari sul luogo di produzione, a condizione che questi non subiscano alterazioni sostanziali della loro natura originaria. Si applica, inoltre, al trasporto degli animali vivi e, nel caso di prodotti di origine vegetale, di prodotti della pesca e della caccia, al trasporto dal posto di produzione ad uno stabilimento.

Nel nuovo testo viene ribadito che si esclude dal campo di applicazione la fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizio di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che forniscono direttamente il consumatore; inoltre, si conferma che le attività già in possesso di Autorizzazione o Nulla osta sanitario o di una Registrazione/dichiarazione di inizio attività (Dia), ai sensi di specifica normativa di settore, non hanno necessità di effettuare un’ulteriore notifica ai fini della registrazione/Dia prevista dal Reg. 852/2004.

Le principali modifiche introdotte invece riguardano: l’eliminazione della Dia differita; la chiara individuazione dell’autorità competente alla quale inviare la notifica nell’Asl (fatta salva la possibilità che le Regioni possano avvalersi dei  Comuni solo per esigenze di carattere organizzativo, per quanto riguarda la mera ricezione delle notifiche; il riconoscimento degli stabilimenti che svolgono attività di produzione, commercializzazione e deposito ai fini della commercializzazione degli additivi alimentari e degli aromi; l’aggiunta di alcuni ambiti particolari di semplificazione (tabaccherie, farmacie, distributori automatici); la competenza  delle Associazioni di categoria o da altri enti interessati alla loro utilizzazione nella redazione dei manuali di corretta prassi operativa, con la possibilità di avvalersi della collaborazione dei settori della pubblica amministrazione deputati al controllo ufficiale.

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