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Greening ed Efa, cosa fare per rispettare l’obbligo

Le aree di interesse ecologico, diventate famose con l’acronimo inglese Efa (Ecological Focus Area), sono il terzo obbligo previsto dal greening che gli agricoltori devono rispettare per poter ricevere il pagamento verde. Secondo quanto stabilito dalla norma, le aziende con una superficie superiore a 15 ettari devono destinare almeno il 5% dei seminativi dichiarati ad Efa.

Potranno essere considerate aree di interesse ecologico le seguenti superfici:

• terreni lasciati a riposo,
• terrazzamenti,
• elementi caratteristici del paesaggio,
• fasce tampone, comprese le fasce tampone occupate da prati permanenti;
• ettari agroforestali, realizzati con i Psr,
• fasce di ettari lungo le zone periferiche delle foreste,
• superfici con bosco ceduo a rotazione rapida,
• superfici oggetto di imboschimento con i Psr,
• superfici con colture azotofissatrici.

Con il Regolamento Omnibus tra le Efa sono stati inseriti anche i terreni a riposo con mellifere, il Miscanthus e il Silphium perfoliatum. L’Italia nella comunicazione alla Commissione ha deciso di applicare, in aggiunta alle Efa sopra riportate e già utilizzabili dagli agricoltori, solo i terreni a riposo con mellifere. A tale fattispecie è applicato un coefficiente di ponderazione pari a 1,5. Una seconda novità introdotta dal Regolamento Omnibus e direttamente applicabile è l’aumento del coefficiente di ponderazione delle leguminose da 0,7 a 1: in questo modo, in caso di utilizzo delle leguminose ai fini Efa, per il raggiungimento del 5% saranno necessari meno ettari (esempio: un’azienda di 100 ettari dovrà destinare ad Efa solo 5 ettari, anziché 7,14).

Un aumento del coefficiente di ponderazione è previsto anche per le superfici con bosco ceduo a rotazione rapida (da 0,3 a 0,5). Alle suddette novità si aggiunge quella dell’eliminazione della soglia dei 30 ettari dalle esclusioni, così come avvenuto per la diversificazione. In questo modo le aziende potranno usufruire delle esclusioni a prescindere dalla superficie rimanente non investita dalla coltura che ha generato la deroga stessa. Infatti, così come per la diversificazione, anche per le Efa sono previste delle esclusioni. In particolare, oltre alle aziende con una superficie a seminativo inferiore a 15 ettari, sono escluse anche le aziende:
-i cui seminativi sono utilizzati per più del 75% per la produzione di erba o di piante erbacee da foraggio,  per terreni lasciati a riposo, investiti a colture leguminose o sottoposti ad una combinazione di tali usi;
– se più del 75% della superficie agricola ammissibile è costituita da prato permanente, utilizzata per la produzione di piante erbacee da foraggio o per la coltivazione di colture sommerse (es. riso) o sottoposta a una combinazione di tali usi. L’area di interesse ecologico (Efa) è situata sui seminativi dell’azienda, ad eccezione delle superfici con bosco ceduo a rotazione rapida e delle superfici oggetto di imboschimento, che sono Efa anche se non fanno parte dei seminativi, in quanto sono classificate come colture permanenti.

Gli elementi caratteristici del paesaggio e le fasce tampone, per essere considerati Efa, possono altresì essere adiacenti ai seminativi dell’azienda. A partire dall’anno di domanda 2018 su alcune superfici destinate ad Efa (terreni lasciati a riposo, azotofissatrici e fasce di ettari ammissibili lungo i bordi forestali con produzione) è previsto il divieto di utilizzo dei prodotti fitosanitari. L’aumento del coefficiente di ponderazione sopra riportato per le azotofissatrici dichiarate ai fini Efa semplificherà l’attività degli agricoltori, a fronte anche del divieto di utilizzo dei prodotti fitosanitari. Su tale divieto la Commissione ha fornito dei chiarimenti aggiuntivi riguardanti l’utilizzo delle sementi trattate. In base a quanto dichiarato dalla Commissione, non è possibile utilizzare semente trattata sulle superfici dichiarate ai fini Efa.

Tale interpretazione deriva dal fatto che i prodotti utilizzati sulle sementi trattate diventano attivi nel terreno una volta che si effettua la semina. Al momento della semina, quindi, è importante verificare che la semente che si sta utilizzando non sia trattata con prodotti per la protezione delle piante. Inoltre, in merito alle azotofissatrici, il Ministero ha chiarito che il divieto di utilizzo dei trattamenti coincide con la durata dell’azotofissatrice utilizzata ai fini Efa. Pertanto la durata del divieto, nel caso delle azotofissatrici, coincide con il loro naturale ciclo vegetativo che, considerando le specie annuali, va dalla semina alla raccolta.

Infine, per i terreni lasciati a riposo ai fini Efa, durante il periodo 1° marzo – 30 giugno non è consentita nessuna operazione di gestione del suolo. In merito al periodo di ritiro, questo va dal 1° gennaio al 30 giugno di ogni anno e durante tale periodo è vietata qualsiasi produzione (compreso lo sfalcio e il pascolamento). In base a quanto previsto nel Decreto sulle scelte nazionali dell’Omnibus (ancora alla firma) e comunicato alla Commissione, per i terreni a riposo con mellifere il periodo di riposo è pari a sette mesi, anziché sei (1° gennaio – 31 luglio).

Articolo realizzato con il contributo finanziario della Commissione Europea nell’ambito del progetto Agri 2017/0160. I pareri in esso espressi impegnano soltanto l’autore e la CE declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in esso contenute.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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