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Etichettatura volontaria delle carni bovine, novità in decreto

Novità in materia di etichettatura volontaria delle carni bovine. Sulla Gazzetta ufficiale n.56 del 9 marzo scorso è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Politiche agricole (l‘876 del 16/1/2015), che sostituisce il precedente dispositivo sulle indicazioni e modalità applicative relative all’etichettatura obbligatoria e facoltativa delle carni bovine.  La normativa in materia, lo ricordiamo, è stata modificata di recente a livello comunitario dal Reg. (UE) n. 653/2014, che ha soppresso gli articoli 16, 17 e 18 del Reg. 1760 relativi proprio al sistema di etichettatura facoltativa delle carni bovine. Tuttavia, con il nuovo decreto ora pubblicato, il Mipaaf mantiene la possibilità di etichettare alcune informazioni facoltative, consentendo agli allevatori e alle loro associazioni di fornire informazioni suppletive in etichetta, a condizione che vi sia un adeguato sistema di controllo e certificazione.

Le informazioni facoltative sull’animale e sulle relative carni, apposte sulle etichette delle confezioni di carne bovina (preconfezionati e preincartati), possono riguardare: a) l’animale: razza o tipo genetico, indicazioni relative al benessere animale; b) l’allevamento: azienda di allevamento, sistema di allevamento, la razione alimentare, i trattamenti terapeutici, l’epoca di sospensione dei trattamenti terapeutici, indicazioni relative all’alimentazione; c) la macellazione: periodo di frollatura delle carni.

L’operatore che intende etichettare la carne bovina con informazioni facoltative deve garantire il riscontro della veridicità delle informazioni medesime, mettendo a disposizione una banca dati dalla quale è possibile risalire ai codici di rintracciabilità riportati sulla documentazione ufficiale medesima e inserita nella Banca Dati Nazionale (BDN) dell’anagrafe bovina; in caso di lotti di carne bovina con codici o numeri di rintracciabilità della carne bovina diversi, da quelli contenuti nella BDN, gli operatori o le organizzazioni che commercializzano carni bovine devono mettere a disposizione tutti i codici di rintracciabilità delle carni che costituiscono il lotto.

Rispetto al vecchio Dm 30/8/2000, il nuovo decreto chiarisce che l’etichettatura facoltativa non si applica alle carni bovine Dop/Igp (Reg. UE 1151/2012), biologiche (Reg. Ce 834/2007) e ai Sistemi di Qualità Nazionali (Reg. Ce 1974/2006), anche se di fatto il Mipaaf non ha mai autorizzato informazioni facoltative per queste tipologie. Inoltre, vengono per così dire “liberalizzate” alcune informazioni facoltative desumibili direttamente o indirettamente dalla documentazione ufficiale (es. passaporto), purché verificabili nella Banca Dati Nazionale dell’anagrafe bovina, come ad esempio età, sesso, categoria, ecc. Infine, il tempo minimo di conservazione della documentazione cartacea e informatica necessaria allo svolgimento di quanto previsto dal disciplinare viene ridotto da due anni ad almeno un anno.

Nel periodo 2000 – 2014 sono stati individuati ben 163 disciplinari di etichettatura volontaria (di cui 91 operanti): lo scopo del nuovo Dm è quindi quello garantire una comunicazione ottimale e la massima trasparenza nella commercializzazione di alcune informazioni facoltative, non riscontrabili dalla documentazione ufficiale, riguardanti il bovino, le metodiche di allevamento e di alimentazione. L’etichettatura facoltativa rappresenta un valido strumento di comunicazione verso il consumatore, integrando sistemi esistenti indispensabili a garantire un prodotto controllato, sicuro e con caratteristiche definite. Inoltre, un sistema certificato di informazioni può consentire una attività di formazione e promozione nei confronti dei consumatori, volte ad apprezzare le carni nazionali e ad accrescerne la consapevolezza nell’acquisto.

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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