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Il Parlamento Europeo discute sulle etichette nutrizionali

L’elenco definitivo contenente i 222 “Health Claim” – le diciture che possono essere ammesse sulle etichette dei prodotti alimentari per reclamizzarne le virtù salutistiche – è stato formalmente inviato al Parlamento Europeo lo scorso 27 gennaio per la fase di scrutinio che dovrebbe concludersi nei prossimi tre mesi.

La cosiddetta “lista unica” è stata approvata  solo il 5 dicembre dello scorso anno dalla Commissione e dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale, sebbene il Regolamento n. 1924 del 2006 stabilisse che la Commissione Ue doveva elaborarla entro il 31 gennaio 2010, basandosi  su prove scientifiche generalmente accettate che descrivessero o facessero riferimento al ruolo di una sostanza nutritiva o di altro tipo per la crescita, sviluppo e funzioni dell’organismo o funzioni psicologiche e comportamentali o dimagrimento o controllo del peso, oppure riduzione dello stimolo della fame o maggiore senso di sazietà o la riduzione dell’energia apportata dal regime alimentare (art. 13).

La lista non riguardava quindi alimenti con proprietà tali da prevenire il rischio di contrarre malattie, ma solo alimenti o nutrienti in grado di mantenere un buono stato di salute o di funzionalità organica, e quindi considerati a disposizione di tutti gli operatori alimentari.

L’elenco  presenta  molte meno indicazioni sia rispetto alle 2.500 che erano state in precedenza sottoposte per una valutazione scientifica all’Agenzia europea per la sicurezza alimentare (Efsa), che rispetto alle addirittura 44.000 presentate in origine alla Commissione dagli Stati membri.
La Commissione aveva stabilito che la valutazione sulla fondatezza scientifica degli “Health Claims” generici (mantenimento della salute)  dovesse basarsi sugli stessi rigorosi criteri di quelli per la riduzione del rischio di malattie: un controsenso secondo molti europarlamentari e una aperta violazione del dettato del Reg. 1924/2006.

Tale approccio ha comportato che Efsa ha finito per respingere gran parte dei claim , deducendone la non idoneità di studi osservazionali, uso tradizionale e bibliografia invece ammessi per i farmaci di origine vegetale.

 Il problema, che ha creato grande malumore tra gli operatori è che adottando questo tipo di criterio  agli alimenti le stesse linee guida nutrizionali adottate dall’Oms e dalle autorità sanitarie di molti Paesi tra i quali l’Italia risulterebbero ingannevoli, basti pensare a titolo di esempio al paradosso che si è creato con le prugne secche, che gli scienziati europei hanno negato poter favorire il transito intestinale in assenza di prove cliniche rilevanti. Se il Parlamento europeo non solleverà obiezioni, la lista verrà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore dopo 20 giorni.

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