il Punto Coldiretti

Informazioni ai consumatori, la Commissione discute su nuove possibilità “elettroniche”

Un’informazione semplificata sulle etichetta del cibo, da fornire anche tramite supporti tecnologici (QRcode, codici, riferimenti web). Questa l’apertura che la Commissione europea ha portato avanti nella sua “Better Regulation Agenda”, una delle proposte pubblicate lo scorso maggio che servono a eliminare inefficienze, sovrapposizioni e vuoti dell’attuale legislazione senza modificarne in profondità la portata e l’impatto.

L’aspetto interessante è che all’interno del piano ricade pure il “Regolamento per l’Informazione Alimentare ai Consumatori”, entrato a pieno regime lo scorso 13 dicembre 2014. Senza la pretesa di rivoluzionare una normativa “nuova”, la Better Regulation sta proponendo aspetti innovativi, come la sostituzione di etichette cartacee o fascette-sigilli con strumenti informativi elettronici.

In realtà già il cuore del reg. 1169 consente l’utilizzo di forme alternative di tecnologia per informare correttamente i consumatori, fermo restando che la Commissione dovrà disporre in tal senso di ulteriori atti normativi (delegati), prontamente sollecitati proprio dalla Better Regulation e nel senso di una semplificazione per le imprese.

Sugli allergeni, la Commissione aveva chiarito che tale informazione fosse obbligatoria sul luogo stesso della vendita anche tramite registri semplificati, e che – almeno in linea di principio – fosse possibile usare anche supporti informativi diversi, ma solo quando espressamente previsti a livello nazionale. Ma il Ministero della Salute, con una circolare interpretativa, ha poi chiarito per l’Italia che tale informazione non potrà in nessun modo essere fornita via web, o tramite QR code o analoghi supporti tecnologici, dovendo essere immediatamente reperibile. Per contro, è stato concesso un ventaglio di possibilità di informazione preliminare orale, ferma restando la necessità di ulteriore informazione scritta obbligatoria sul posto.

Ricordiamo infine che per le vendite a distanza (via web) le info di etichetta debbano invece essere fornite necessariamente su supporto tecnologico (sito web o email, etc) prima della conclusione dell’acquisto in modo da correttamente informare il consumatore finale, fermo restando il fatto che poi dovrà essere fornita una etichetta completa a norma di legge.

La formula tecnica per adottare forme di comunicazione alternative alla etichetta passerà attraverso atti di implementazione, sui quali il voto degli Stati membri dell’Unione è determinante. Il Parlamento e il Consiglio avranno poi potere di veto, ma senza entrare nel dettaglio delle proposte. Inoltre, in tal caso è previsto espressamente che potranno essere usate forme alternative come simboli o pittogrammi, provato che si fornisca lo stesso livello di informazione ai consumatori.

 

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