La Commissione Ue apre alle denominazioni che rimandano alla salute
È stata autorizzata una deroga sui “descrittori generici”, ovvero quelle denominazioni di vendita che implicano o rimandano ad un qualche tipo di effetto su funzioni corporee o sulla salute. Centrale l’istruttoria delle associazioni di categoria per effettuare domanda alle autorità nazionali. Il Regolamento 1924/2006 della Commissione sulle menzioni nutrizionali e sulla salute in presentazione, etichetta e pubblicità degli alimenti, lasciava in sospeso un punto: se denominazioni di vendita come “digestivo”, o “pastiglie per la tosse”, o “tonico”, comunemente entrate nel vocabolario corrente, potessero essere legittime. Ora la Commissione, con Regolamento UE 907/2013 (pubblicato il 20 settembre 2013), fa finalmente chiarezza. E precisa che tali denominazioni possano essere usate. A patto però: di riferirsi a prodotti con almeno 20 anni di storia di uso negli Stati membri; di non essere falsi, ambigui, fuorvianti; di presentare apposita domanda alle autorità nazionali,su richiesta degli operatori del settore, come organizzati nelle associazioni di categoria. Le associazioni di categoria come Coldiretti sono quindi autorizzate a rappresentare i produttori per evitare la proliferazione di richieste sullo stesso descrittore generico. È un atto di chiarezza per sbrogliare il grande caos ancora vigente sulla questione claim. Infatti non sono stati definiti i criteri che andranno applicati per autorizzarne o vietarne l’utilizzo, ad esempio, su prodotti come junk food e snack che attualmente possono usare messaggi di salute nel più autentico spirito di marketing, senza preoccuparsi di un profilo nutrizionale bilanciato. |
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