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Nuove norme Ue sull’etichettatura, ecco i chiarimenti per i produttori

La Commissione europea ha programmato per il prossimo 15 dicembre la discussione finale delle domande poste dai produttori relative alle nuove norme in materia di etichettatura alimentare stabilite dal Regolamento 1169/2011, la cui applicazione è prevista a partire dal dicembre 2014. Successivamente (probabilmente entro fine anno) verrà pubblicato un documento contenente tutte le domande e risposte (Questions & Answers). Si tratterà di uno strumento in grado di fornire indicazioni dettagliate sulla interpretazione delle domande poste dall’industria alimentare stabilendo al contempo le linee guida da seguire.

Alcuni chiarimenti sono arrivati sui seguenti argomenti. L’indicazione “da consumarsi preferibilmente entro” dovrà (come previsto dalla normativa attuale) essere posta nello stesso campo visivo della denominazione di vendita.

Gli allergeni dovranno essere indicati attraverso l’utilizzo di un carattere che si distingua dagli altri per dimensione, stile o colore. Le indicazioni “senza glutine” o “a ridotto contenuto di glutine” ricadranno sotto il regolamento per una corretta informazione ai consumatori e non nella legislazione circa gli allergeni (Reg. 41/2009).

Sul valore energetico degli alimenti, la Commissione intende porre l’indicazione dei kilojoule sulla parte anteriore della confezione e in modo che il simbolo kj preceda quello delle kilocalorie (Kcal). Si potranno utilizzare anche immagini o grafici per indicare i valori, purché siano facilmente riconoscibili dai consumatori.

Per quanto riguarda i prodotti etichettati in conformità del Reg. 1169/2011 anteriormente al 13 dicembre 2014 sarà necessario specificare che essi siano conformi anche alla attuale normativa vigente.

Per l’indicazione dell’origine dei prodotti entro il 13 dicembre 2014, il Reg. 1169/2011 prevede che, in aggiunta al mantenimento delle norme settoriali esistenti, l’indicazione del Paese di origine o del luogo di provenienza delle carni dovrà figurare sull’etichetta dei seguenti prodotti, quando vengono commercializzati allo stato fresco, refrigerato o congelato: carni e frattaglie commestibili di volatili (esclusi i fegati), ossia pollame della specie gallus domesticus, anatre, oche tacchini, faraone, vivi delle specie domestiche; carni di animali della specie suina domestica; carni di animali della specie ovina e caprina.

Sulla possibile estensione dell’obbligo di etichettatura dell’origine per altri prodotti entro il 13 dicembre 2013 la Commissione presenterà una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio circa la fattibilità/opportunità di etichettare in maniera obbligatoria il Paese di origine o il luogo di provenienza per le carni utilizzate come ingrediente. In base alle conclusioni sarà poi la Commissione stessa a decidere o meno di adottare disposizioni legislative vincolanti.

Entro il 13 dicembre 2014 la Commissione presenterà delle relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio sulla fattibilità/opportunità di etichettare in maniera obbligatoria il paese di origine o il luogo di provenienza per i seguenti prodotti alimentari: i tipi di carni diverse dalle carni bovini e da quella sopra menzionate (es. carne di coniglio, carne equina); il latte e il latte usato quale ingrediente di prodotti lattiero caseari; gli alimenti non trasformati; i prodotti a base di un unico ingrediente; gli ingredienti che rappresentano più del 50% di un alimento.

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