il Punto Coldiretti

Polonia e Commissione Europea, braccio di ferro sugli Ogm

Il caso è interessante, perché segnala il valore “culturale” che una norma può avere nel condizionare la scena politica e l’opinione pubblica, pur senza andare in procedura di infrazione comunitaria se in contrasto con gli orientamenti di Bruxelles. Ed in un momento in cui gli Stati membri arrivano spesso divisi e per così dire, “in stallo” su alcune questioni, con la Commissione demandata a decidere “in solitaria”.

I giorni scorsi si era messa in luce l’ennesima scelta “euro burocratica” della Commissione: che in assenza di una maggioranza qualificata degli Stati membri pro o contro l’autorizzazione di una varietà Gm, è tenuta ad esprimersi. La decisione di esecuzione 2013/327/Ue aveva così autorizzato colza Gm della Bayer colza Ms8, Rf3 e Ms8 x Rf3. Simile il caso del mais Gm “Mir 162”.
Ora un nuovo caso fa riflettere. Certo, i tempi sono particolari, con le maggiori multinazionali del sementiero che hanno ritirato strategicamente nuove autorizzazioni degli Ogm dal mercato europeo.

Il caso
Nel 2006 la Polonia pubblica una Legge sui mangimi animali (cosiddetta “Apa”): tale atto proibisce risolutamente la produzione e immissione sul mercato di Ogm nei mangimi animali. Ma tale norma si pone in contrasto con la normativa europea che prevede una unica autorizzazione centrale degli alimenti e mangimi Ogm (reg. 1829/2003),  impregiudicata la possibilità di adottare “misure di emergenza” in caso di gravi rischi per la salute umana o l’ambiente (art. 34 del 1829, e  art. 53 e 54 del reg. 178/2002). Alla lettera di richiamo della Commissione, e dopo vari scambi (la Polonia stava indagando effetti sulla salute umana ed ambientale che richiedevano tempo), le autorità polacche adottano un espediente normativo: posticipano l’entrata in vigore sul suolo nazionale del divieto di produrre e commercializzare mangimi da Ogm dal 12 agosto 2008 al 1° gennaio 2012. Resta inteso quindi che è permesso produrre e commercializzare mangimi Gm fino a quella data, non prefigurandosi così una rottura della normativa Ue.

La Commissione a questo punto, e considerando precedenti giuridici, considera che l’azione polacca non favorisca una certezza normativa e rileva inoltre, sulla scorta di esempi precedenti della Corte di giustizia, che le normative nazionali sono contrarie a quelle europee non solo quando applicative, ma anche quando in contrasto nel dettato puntuale e in quanto tale. Ma le autorità polacche non ci stanno: la norma non è ancora in applicazione e quindi non può essere sanzionata. La Corte di Giustizia, in casi precendenti- continua la difesa- si è impegnata solo qualora davvero la legge nazionale fosse in vigore-cosa che non è nel caso della Polonia e della normativa “Apa”. Sulla base dell’articolo 258 del Trattato di Funzionamento della Unione Europea, la Commissione non può iniziare dei procedimenti a carico di violazioni della legge comunitaria che siano solo potenziali ed ipotetiche, rileva la Polonia. Inoltre, dal momento che è possibile vendere e produrre mangimi Gm in Polonia, non ricorrono le basi dell’incertezza giuridica che la Commissione pretende a carico delle autorità polacche.
Il Parere della Corte di Giustizia, d’accordo con la tesi polacca, respinge le accuse della Commissione. La Commissione quindi dovrà quindi farsi carico delle spese legali e la procedura si intende comunque annullata. Il precedente è interessante. Le norme vanno considerate in infrazione soltanto dopo che sono in vigore. 

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