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Ue, ecco le modalità di applicazione per l’origine delle carni

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il regolamento di esecuzione (Ue) n.1337/2013 che fissa le modalità di applicazione del regolamento (Ue) n. 1169/2011 per quanto riguarda l’indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili. Il regolamento si applica a partire dal 1° aprile 2015. Non vale per le carni che sono state legalmente immesse sul mercato dell’Unione prima del 1 o aprile 2015 fino a esaurimento delle scorte. Vediamo gli agli aspetti principali del nuovo regolamento.

Tracciabilità
L’art. 3 dispone che gli operatori del settore alimentare in ogni fase e distribuzione delle carni della specie suina, ovina o caprina e di volatili debbano applicare il sistema di identificazione e di registrazione in modo da poter garantire: a) il collegamento tra le carni e l’animale, o il gruppo di animali, da cui sono state ottenute; in fase di macellazione la responsabilità di tale collegamento spetta al macello; b) la trasmissione, insieme alle carni, delle informazioni relative agli operatori nelle successive fasi di produzione e distribuzione.
Ogni operatore del settore alimentare è responsabile dell’applicazione del sistema di identificazione e di registrazione nell’ambito della fase di produzione e di distribuzione in cui opera. L’operatore del settore alimentare che confeziona o etichetta la carne garantisce la correlazione tra il codice della partita che identifica la carne fornita al consumatore o a una collettività e la relativa partita, o le partite, di carne da cui è costituita la confezione o la partita etichettata. Tutte le confezioni con lo stesso codice di partita devono corrispondere alle stesse indicazioni. Il sistema di tracciabilità registra, in particolare, gli arrivi allo stabilimento dell’operatore del settore alimentare, e le partenze da quest’ultimo, di animali, carcasse o tagli, secondo il caso, e garantisce la correlazione tra arrivi e partenze.

Etichettatura
L’art. 5 dispone che le etichette delle carni suine, ovicaprine e di volatili destinate al consumatore finale o ad una collettività, dovranno contenere le seguenti indicazioni.

Innanzitutto, il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo l’allevamento indicato come «Allevato in: (nome dello Stato membro o del paese terzo)». Ciò va fatto conformemente ai criteri seguenti.
Per i suini: nel caso in cui l’animale abbattuto sia di età superiore a sei mesi, il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui si è svolto l’ultimo periodo di allevamento di almeno quattro mesi; nel caso in cui l’animale abbattuto sia di età inferiore a sei mesi e con un peso a vivo di almeno 80 kg, il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui si è svolto l’allevamento dopo che l’animale ha raggiunto i 30 kg; nel caso in cui l’animale abbattuto sia di età inferiore a sei mesi e con un peso a vivo inferiore a 80 kg, il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo l’intero periodo di allevamento.
Per ovini e caprini: il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui si è svolto l’ultimo periodo di allevamento di almeno sei mesi, o, nel caso in cui l’animale abbattuto sia di età inferiore a sei mesi, dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo l’intero periodo di allevamento.
Per i volatili: il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui si è svolto l’ultimo periodo di allevamento di almeno un mese, o, nel caso in cui l’animale abbattuto sia di età inferiore a un mese, dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo l’intero periodo di allevamento dopo che l’animale è stato immesso all’ingrasso.
 
Vanno indicati poi il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo la macellazione indicato come «Macellato in: (nome dello Stato membro o del paese terzo)» e il codice della partita che identifica le carni fornite al consumatore o alla collettività.
Qualora il periodo di allevamento non sia stato raggiunto in nessuno degli Stati membri né dei paesi terzi in cui l’animale è stato allevato, l’indicazione è sostituita da «Allevato in: vari Stati membri dell’Ue» o, nel caso in cui le carni o gli animali siano stati importati nell’Unione, da «Allevati in: vari paesi extra Ue» o «Allevati in: vari paesi dell’Ue e paesi extra Ue».

Tuttavia, qualora il periodo di allevamento non sia stato raggiunto in nessuno degli Stati membri o dei paesi terzi in cui l’animale è stato allevato, l’indicazione è sostituita da «Allevato in: (elenco degli Stati membri o dei paesi terzi in cui l’animale è stato allevato)» se l’operatore del settore alimentare dimostra, con soddisfazione delle autorità competenti, che l’animale è stato allevato in tali Stati membri o paesi terzi.

Le indicazioni sopracitate possono essere sostituite dall’indicazione «Origine: (nome dello Stato membro o del paese terzo)» se l’operatore del settore alimentare dimostra, con soddisfazione dell’autorità competente, che le carni sono state ottenute da animali nati, allevati e macellati in un unico Stato membro o paese terzo. Se più pezzi di carne, della stessa specie animale o di specie diverse, corrispondono a indicazioni di etichettatura diverse e sono presentate nella stessa confezione al consumatore o a una collettività, l’etichetta dovrà indicare:
a) per ciascuna specie, l’elenco dei relativi Stati membri o paesi terzi; b) il codice della partita che identifica le carni fornite al consumatore o alla collettività.

Deroga per carni provenienti da paesi terzi
L’etichetta delle carni importate sul mercato Ue e per le quali le informazioni riguardanti il nome dello Stato membro o del paese terzo in cui ha avuto luogo l’allevamento, non sono disponibili, dovrà contenere l’indicazione «Allevato in: non Ue» e «Macellato in: (nome del paese terzo in cui l’animale è stato macellato)».

Deroghe per carni macinate e rifilature
Per quanto riguarda le carni macinate e le rifilature, possono essere utilizzate le seguenti indicazioni: a) «Origine: Ue», qualora le carni macinate o le rifilature siano prodotte esclusivamente con carni ottenute da animali nati, allevati e macellati in più Stati membri; b) «Allevato e macellato in: Ue», qualora le carni macinate o le rifilature siano prodotte esclusivamente con carni ottenute da animali allevati e macellati in più Stati membri; c) «Allevato e macellato in: non Ue», qualora le carni macinate o le rifilature siano prodotte esclusivamente con carni importate nell’Unione; d) «Allevato in: non Ue» e «Macellato in: Ue» qualora le carni macinate o le rifilature siano prodotte esclusivamente con carni ottenute da animali importati nell’Unione come animali da macello e macellati in uno o più Stati membri; e) «Allevato e macellato in: Ue e non Ue» qualora le carni macinate o le rifilature siano prodotte con: carni ottenute da animali allevati e macellati in uno o più Stati membri e da carni importate nell’Unione o con carni ottenute da animali importati nell’Unione e macellati in uno o più Stati membri.

Informazioni facoltative
Gli operatori del settore alimentare potranno utilizzare informazioni supplementari relative alla provenienza delle carni che non siano in contrasto con quelle previste dagli articoli del regolamento e dovranno rispettare le norme del capo V del regolamento (Ue) n. 1169/2011. Un passo avanti è stato fatto, ma Coldiretti continuerà la propria battaglia a favore di un modello di etichettatura ancora più trasparente, come ad esempio quello previsto dal reg. (CE) 1760/2000 per la carne bovina, che prevede l’indicazione del luogo di nascita, allevamento e macellazione.

 

Registrato presso il Tribunale Civile di Roma, Sezione per la Stampa e l'Informazione al n. 367/2008 del Registro della Stampa. Direttore Responsabile: Paolo Falcioni.
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