il Punto Coldiretti

Ue, raggiunto l’accordo sul Pacchetto qualità

Il Comitato Speciale Agricoltura (Csa) ha formalmente confermato l’accordo sul “Pacchetto qualità” , che era stato raggiunto a livello informale il 20 giugno da Commissione, Parlamento e Consiglio dei Ministri. Questa intesa è passata senza il sostegno dell’Italia, perché dall’accordo è stata esclusa la questione sulla gestione dei volumi delle Dop e Igp (proposta da Coldiretti e fatta propria dal Parlamento Europeo, per permettere ai produttori di programmare i volumi dell’offerta).

Tale aspetto, comunque, è stato trasferito nell’ambito delle discussioni sul futuro della Pac, in particolare nella proposta di regolamento sulla Ocm unica. Questi  i  principali aspetti dell’accordo sancito dal Csa  che dovranno essere formalmente adottati dal Parlamento europeo  presumibilmente a settembre, per poi passare infine all’adozione finale, con il voto del Consiglio, entro la fine dell’anno.

Dop/Igp – marchi d’area: il compromesso raggiunto prevede la possibilità di indicare in etichetta la rappresentazione della zona geografica di origine e il testo, una grafica o un simbolo che si riferiscono allo Stato membro e / o regione in cui è situata l’area geografica di origine.

Dop/Igp – definizione di “Fasi di produzione”: Commissione, Parlamento e Consiglio dei Ministri si sono accordati per definire le fasi di produzione come: “la produzione, la trasformazione e l’elaborazione”, confermando quindi la definizione contenuta nel Reg. 510 attualmente in vigore.

Dop/Igp – azioni amministrative e giuridiche per prevenire o fermare l’uso improprio delle denominazioni:  Commissione, Parlamento e Consiglio dei Ministri hanno accolto l’emendamento che rafforza la protezione delle denominazioni Dop/Igp anche quando queste sono utilizzate come ingrediente.

Dop/Igp – controllo ex ufficio: è stato raggiunto l’accordo sul “controllo ex ufficio” che permette agli Stati membri di mettere in atto le necessarie azioni amministrative e giuridiche volte a prevenire o fermare l’uso improprio a discapito delle “indicazioni geografiche prodotte o commercializzate nei rispettivi Stati Membri”.

Dop/Igp – procedura di opposizione sulla registrazione: in generale, per le Dop, le Igp e le Stg, una volta ricevuto dalle autorità nazionali una richiesta di registrazione, la Commissione ha 2 mesi per provvedere alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione. In seguito alla pubblicazione, gli Stati membri o i Paesi terzi interessati avranno 3 mesi di tempo
per presentare opposizione. Qualora la Commissione europea riceva un avviso di opposizione, senza indugio, deve  trasmetterlo alle autorità nazionali che hanno presentato la richiesta di registrazione. Dopo  l’invio dell’avviso di opposizione, l’opponente avrà poi 2 mesi di tempo per presentare dichiarazione di opposizione motivata. Da quel momento, se la Commissione riterrà la motivazione fornita ammissibile, ha 2 mesi per convocare le parti interessate e, in un limite temporale di 3 mesi (prorogabile fino a 6), attenderà gli esiti delle consultazioni. La decisione finale della Commissione sull’iscrizione o la non iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni protette avverrà tramite atti di esecuzione.

Stg: il campo di applicazione del sistema rimane aperto ai prodotti primari (e non più ai soli prodotti trasformati, come richiesto dalla Commissione), purchè presenti sul mercato da almeno 30 anni. La Commissione potrà definire, mediante atti delegati, le condizioni di deroga per determinati prodotti o piatti pronti. Le Stg attualmente registrate senza riserva di nome (è il caso della mozzarella e della pizza napoletana, potranno continuare a essere utilizzate fino a 10 anni dall’entrata in vigore delle nuovo regolamento sulla qualità. Tuttavia, entro 3 anni dall’entrata in vigore, agli Stati membri viene riconosciuta la possibilità di presentare alla Commissione l’elenco di quelle che intende mantenere anche dopo il termine dei 10 anni (così detta “procedura semplificata”) e, in questo caso, la Commissione entro due mesi, sarà tenuta a pubblicare l’elenco ricevuto nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione, contro il quale  entro tre mesi c’è la possibilità di presentare una dichiarazione di opposizione. Prima di avviare la procedura a livello Ue, lo Stato membro deve però aver avviato la procedura di opposizione a livello nazionale.

Indicazioni facoltative di qualità: sarà introdotta una “base giuridica” che consenta la creazione di nuovi termini di qualità facoltativi “orizzontali”, quali ad esempio: “prodotto di montagna”, “Prodotto dell’agricoltura delle isole”, “Prodotto locale”.  Questi possono essere introdotti attraverso l’adozione di atti delegati. Allo stesso modo, anche la modifica degli attuali termini di qualità facoltativi potrà essere fatta tramite atti delegati.

Prodotti di montagna: viene istituita l’indicazione facoltativa "prodotto di montagna”, rispetto alla quale: le materie prime e i mangimi per gli animali d’allevamento devono provenire essenzialmente dalle aree di montagna e, in caso di prodotti trasformati, anche la trasformazione deve aver luogo in tali aree. Tuttavia viene riconosciuto alla Commissione il potere di disciplinare, attraverso atti delegati, la possibilità di stabilire deroghe affinché il processo di trasformazione possa avvenire in aree diverse da quelle di montagna, così come il caso in cui, da queste, provengano le materie prime o i mangimi.

Indicazione prodotti delle isole: entro il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore del nuovo regolamento sulla qualità, la Commissione europea dovrà condurre uno studio sull’opportunità di creare una nuova indicazioni di qualità facoltative, denominata “Prodotto dell’agricoltura delle isole”.

Prodotti locali e vendita diretta: entro il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore del nuovo regolamento sulla qualità, la Commissione europea dovrà condurre uno studio sull’opportunità di istituire un nuovo regime di etichettatura per l’agricoltura locale e la vendita diretta, al fine di assistere i produttori nella commercializzazione dei loro prodotti a livello locale. Per quanto attiene la proposta legislativa di modifica del Reg. 1234/2007, riguardante le norme di commercializzazione (Com (10) 8988 rev.2), nella prima fase inclusa nel pacchetto qualità Ue, allo stato attuale questa verrà discussa nel contesto del pacchetto "Pac – Ocm unica”.

Infine, vale la pena ricordare che lo scorso 14 giugno è stato pubblicato il Reg. Ce N. 501/2012, recante iscrizione dell’Igp Zhenjiang Xiang Cu, un tipo di aceto di riso fermentato, la cui principale materia prima è il riso glutinoso. Ciò conferma il forte interesse dei Paesi extra europei (Cina in particolare), di ottenere il riconoscimento di marchi di qualità europei attestanti l’indicazione dell’origine per affermarsi sul mercato internazionale.

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